TESTO IN VIGORE FINO AL 31.12.2007 |
TESTO IN VIGORE DAL 1.1.2008 (le modifiche apportate dalla finanziaria 2008 sono evidenziate in grassetto) |
Art. 47 C.1 TUEL- GIUNTE
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine
il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a
sedici unità . |
Art. 47 C.1 TUEL- GIUNTE
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine
il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità .
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Art. 81 c.1 TUELASPETTATIVE
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano
lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del
mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio
effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova.
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Art. 81 c.1 TUELASPETTATIVE
1. I sindaci, i presidenti delle province, ipresidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti
dei consigli circoscrizionali di cui all'articolo 22 comma 1, i
presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonchè i
membri delle giunte di comuni e province che siano
lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del
mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio
effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui
all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non
retribuita per il periodo di espletamemo del mandato assumono a proprio
carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di
ogni altra natura previsti dall'articolo 86 |
ART. 82 TUEL INDENNITA'
1.Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennitÃ
di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco,
il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente
della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei
soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e
ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle cittÃ
metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei
consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. |
ART. 82 TUEL INDENNITA'
C.1 Uguale |
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali , limitatamente
ai comuni capoluogo di provincia e delle comunità montane hanno diritto
a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può
superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. |
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunitÃ
montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente
capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un
consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennitÃ
massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali. |
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di
cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non
sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. |
3.Uguale |
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che
all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di
presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di
indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime
di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di
detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle
sedute degli organi collegiali. |
Abrogato |
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro
cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due
indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. |
uguale |
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza
quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti
dalla stessa persona. |
Abrogato |
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione
prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la
partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né
di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne
ed esterne. |
Uguale |
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui
al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione
demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente
rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di
parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei
consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli
assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità , in
rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni
di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono
attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune
avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del
consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori
delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad
esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della
provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci
mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico
fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni
con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione
dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale
del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei
presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una
indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. |
8. Lettera:
a) uguale
b) uguale
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli,
dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori,
in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni
di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita` montane sono
attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per
cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari
alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o
alla popolazione montana della comunità montana;
d) uguale
e) uguale
f) uguale |
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può
procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con
la medesima procedura ivi indicata. |
9. uguale |
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai
fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di
presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per
l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice
dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di
termine del biennio. |
10. uguale |
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi
del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di
giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota
predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti,
fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal
decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento
gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
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11. Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono
essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci,
ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e
con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono
esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni
di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonchè gli
enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino
all'accertamento del rientro dei parametri.
Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione
dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva
partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento
ne stabilisce termini e modalità .
Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare
una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese
correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti,
dal decreto di cui al comma 8 |
Art. 83 DIVIETO DI CUMULO
1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali
possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
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Art. 83 DIVIETO DI CUMULO
1. I parlamentari nazionali ed europei, nonchè i consiglieri regionali non
possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali
di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso,
tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la
partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale
partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che
si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio
dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di
imcompatibilità , l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta |
Art. 84 RIMBORSI SPESE E INDENNITA' MISSIONE
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori
del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle
condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2,
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al
numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive
modificazioni. |
Art. 84 RIMBORSI SPESE E INDENNITA' MISSIONE
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori
del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, nonchè un rimborso forfettario
onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto
del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. |
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è
effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato,
corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità della missione.
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2.
La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell'interessato, corredata della
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
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3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle
sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento
delle funzioni proprie o delegate. |
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle
sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento
delle funzioni proprie o delegate |
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione
il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con
regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
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