L'art. 1 comma 5 della legge finanziaria 2008, aggiungendo un nuovo comma 2
bis all'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, introduce un ulteriore detrazione
in materia di Ici per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
In particolare la norma
prevede che in aggiunta all'Ici dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all'1,33
per mille della base imponibile Ici del fabbricato.
Questa ulteriore detrazione è concessa:
-
entro il limite massimo di 200 euro;
-
fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
-
rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale;
-
in caso di più soggetti aventi diritto, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L'ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le
abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
(abitazioni signorili, ville e castelli).
L'applicazione di tale norma presenta un problema interpretativo legato al valore
della "base imponibile" da prendere in considerazione. Infatti,
nell'ambito della potestà regolamentare da adottarsi ai sensi
dell'art.52 delD.Lgs. 446/97, l'art. 59 c. 1 dello stesso decreto, in
materia di abitazione principale, consente ai comuni di considerare:
-
le pertinenze, ancorché accatastate separatamente, quali parti integranti dell'abitazione principale;
-
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale secondo il grado di parentela indicato nel regolamento come
abitazione principale.
Pertanto, occorre capire se l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille si applica:
-
solo nei confronti dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
-
oppure anche a tutte le pertinenze a prescindere dal loro numero (circolare n. 23 dell'11/2/2000);
-
oppure all'abitazione principale e alle sole pertinenze definite come tali dal regolamento comunale.
L'interpretazione prevalente è quella di considerare la sola abitazione principale, in
quanto il nuovo articolo 2 ter dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quando
delinea l'ambito di applicazione dell'ulteriore detrazione fa
riferimento a "tutte le abitazioni" ad eccezione di quelle accatastate
come ville, case di lusso e castelli.Pertanto, sembrerebbero da
scludere dalla base imponibile il valore delle pertinenze.
Il comma 7 dell'articolo 1 stabilisce le modalità per ottenere il rimborso
da parte dello Stato del minor gettito Ici derivante dall'ulteriore
detrazione per l'abitazione principale. A tal fine, la disposizione
prevede a carico degli enti locali l'obbligo di trasmettere entro il 30
aprile 2008, al Ministero dell'interno, un'apposita certificazione,
compilata su un modello che sarà emanato entro il 28 febbraio 2008,
attestante il mancato gettito previsto.
Il trasferimento compensativo sarà erogato in via revisionale in due trance di pari importo:
Entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo i criteri che saranno
definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con i ministeri dell'interno e degli affari
regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-cittÃ
da emanarsi entro il 30 giugno 2008 (180 giorni dall'entrata in vigore
della finanziaria) si procederà ad effettuare il conguaglio.
Il meccanismo si presenta abbastanza laborioso perchè viene ostanzialmente
richiesto una certificazione previsionale da effettuarsi entro il 30
aprile 2008 e una successiva certificazione a consuntivo che, anche se
non espressamente previsto in quanto i criteri con cui si procederà ad
effettuare il conguaglio è demandato ad un apposito decreto, è
intuibile che si realizzerà .
A complicare il meccanismo del calcolo del contributo compensativo è la disposizione
contenuta nell'articolo 1 comma 287 della finanziaria 2008 la quale
richiede che l'ammontare del trasferimento compensativo, riconosciuto
sia ai fini previsionali che ai fini del conguaglio, debba essere
effettuato con riferimento alle aliquote e etrazioni vigenti alla data
del 30 settembre 2007.
Con tale disposizione il legislatore ha voluto evitare che gli enti locali, trasferissero
l'eventuale aumento della pressione tributariaattraverso una modifica
in aumento dell'aliquota Ici o l'eventuale minore entrata derivante
dall'aumento delle detrazioni per l'abitazione principale a carico
dello Stato sulla scorta che l'ulteriore detrazione avrebbe compensato
tali politiche tributarie.
A titolo esemplificativo, si suppongano le seguenti informazioni:
Base imponibile Ici 20.000 aliquota Ici alla data del 30.9.2007 quantificata
nella misura del 5 per mille e detrazione prima casa pari a 103 euro.
In questo caso il contribuente per l'anno 2007 non avrebbe pagato nulla
di Ici in quanto:
20.000 * 5/1000 = 100 Ici
100 di imposta 103 di detrazione = -3.
Si supponga che l'ente nel 2008 deliberi un aumento dell'aliquota Ici
nella misura del 6 per mille. In questo caso il contribuente non
pagherebbe nulla per effetto dell'ulteriore detrazione aggiunta dalla
finanziaria 2008 in quanto:
20.000*6/1000 = 120 Ici
120 di imposta 103 di detrazione = 17 di Ici comunale
17 di Ici comunale 26,60 di ulteriore detrazione Ici (pari a 1,33 per mille di 20.000) = - 9,60.
A tal fine per effetto delle disposizioni contenute nel comma 288 la
somma di 17 euro (minor gettito Ici non riscossa perché compensata
dall'ulteriore detrazione Ici) non è ammessa a rimborso.
Il calcolo del trasferimento compensativo, pertanto, non è di facile
realizzazione, in quanto non è sufficiente moltiplicare l'ulteriore
detrazione di 200 euro per il numero delle abitazioni principali, ma
occorre effettuare il calcolo immobile per immobile, utilizzando le
aliquote e le detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007 e
verificare se l'ulteriore detrazione:
-
compete interamente (caso in cui le rendite sono alte);
-
non compete assolutamente (caso in cui le rendite sono basse per cui già il contribuente non paga l'Ici);
-
compete solo parzialmente.
Inoltre
Ai fini della corretta contabilizzazione, il contributo compensativo
avente natura di rimborso di una minore entrata è da iscrivere al
titolo III categoria 5 del bilancio di esercizio (codice Siope).
Con l'articolo 1 comma 8 della finanziaria 2008 si stabilisce che per le
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, il rimborso del trasferimento compensativo per l'ulteriore
detrazione Ici, è disposto a favore dei citati enti i quali, nel
rispetto degli statuto speciali e delle relative norme di attuazione,
provvederanno all'attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni.