L'art. 25.5 legge 448/01, sostituendo la precedente normativa, disciplina la compartecipazione comunale all'IRPEF come segue:
La compartecipazione è prevista, per gli anni 2002 e 2003, nella misura
del 4,5% del riscosso in competenza affluito al bilancio dello Stato
per l'esercizio finanziario precedente. Per il 2002, il gettito è
ripartito sulla base di dati statistici forniti dal Ministero
dell'Economia entro il 30 giugno 2002. Ai fini del riparto del gettito
per l'anno 2003, il Ministero dell'Economia comunica i dati
previsionali del gettito entro il 31 luglio 2002 ed è comunicato ai
comuni entro il 30 ottobre da parte del Ministero dell'Interno. Il
gettito, nel corso del 2003, è erogato dal Ministero dell'Interno in
quattro rate di uguale importo: le prime due, sulla base dei dati
previsionali, le restanti sulla base dei dati di consuntivo relativi
all'esercizio 2002 e comunicati dal Ministero dell'economia entro il 30
giugno 2003. Su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle
somme già erogate.
Per gli esercizi 2002 e
2003, quindi, i trasferimenti devono essere ridotti di un importo pari
a quello risultante dalla compartecipazione, con l'avvertenza che, nel
caso in cui i trasferimenti fossero insufficienti a consentire il
recupero della compartecipazione, la stessa è corrisposta nei limiti
dei trasferimenti spettanti per gli anni oggetto di compartecipazione.
Il gettito della compartecipazione IRPEF da inserire in bilancio impone
una riflessione sotto due aspetti principali. Il primo è riferito alla
modalità di calcolo della previsione del gettito: contrariamente
all'addizionale facoltativa, la percentuale prevista nella Finanziaria
deve essere calcolata sull'imposta riscossa in competenza dallo Stato e
non sull'imponibile. Questo, con tutta evidenza, determina degli
importi notevolmente diversi: si stima, infatti, che il 4,5% calcolato
sull'imposta sia pari circa all'1% calcolato sull'imponibile (dato da
utilizzare per la verifica del gettito dell'addizionale facoltativa).
Il secondo aspetto è riferito alla giusta allocazione in bilancio di
questa entrata: evidentemente deve essere indicata al Titolo I,
riducendo di pari importo il Titolo II, categoria I. Il certificato al
bilancio inserisce tale voce alla categoria "Imposte".
Vedasi art. 31 legge 289/02, che ha aumentato, per l'anno 2003, l'aliquota di compartecipazione comunale al 6,5%.
Con l'art. 2.18 della legge 350/03 è confermata anche per il 2004 la
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF nelle
percentuali stabilite per il 2003. L'art 1.65 della legge 311/04
proroga la materia per l'anno 2005. I bilanci di previsione 2005 devono
quindi mantenere gli stanziamenti del bilancio 2004 relativamente a
tale partita. Se però il taglio dei trasferimenti è superiore allo
stanziamento del bilancio in corso, l'ulteriore riduzione deve essere
apportata nella compartecipazione. Ciò in quanto l'art. 67, comma 4,
della L. 388/2000, come modificato dall'art. 25.5 della legge 448/01,
stabilisce che, nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti
ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero
integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è
corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per
l'anno.
Il comma153 L.F. 06 ha prorogato
anche per il 2006 la vigente normativa, mentre l'art. 1.698 della L.F.
07 ha prorogato la previgente normativa anche per l'anno 2007 per le
sole province.
L'art. 1.189, 190, 191 e 192
della L.F. 07 ha istituito una nuova compartecipazione comunale
all'imposta sui redditi delle persone fisiche, detta "dinamica". Essa
ha un'aliquota dello 0,69% e decorrerà dal 2007 con riferimento alla
base imponibile 2005. Nel 2007 il gettito spettante ai comuni sarÃ
compensato con uguale riduzione dei trasferimenti erariali. Dal 2008
l'incremento del gettito rispetto al 2007 sarà attribuito ai comuni con
criteri da definire con decreto interministeriale secondo finalitÃ
perequative e di sviluppo economico. A decorrere dal 2009 l'aliquota
sarà dello 0,75%. Vedasi anche n. 12.3.